• Home
  • Elezioni 2025-2029
  • Modulistica
  • Contatti e Orari
  • Newsletter
  • Istituzione
    • Elezioni 2025-2029
    • Elezioni 2021-2025
    • Consiglio 2021-2025
    • Elezioni 2017-2021
    • Consiglio 2017-2021
    • Albo degli iscritti
    • Commissioni
    • Consiglio di disciplina
    • La federazione
    • Comunicati stampa
    • CNAPPC informa
  • Servizi
    • tirocini professionali
    • Consulenze Legali
    • Consulenze Fiscali
    • Convenzioni
    • Viaggi studio
    • Europaconcorsi
    • PEC, Firma digitale e CNS
    • Osservatorio bandi
    • Cerco&Offro
    • Sponsor sito
  • Professione
    • Elenco giovani iscritti per RTP/ATP
    • Normative
    • Deontologia
    • Inarcassa
    • Certificazione energetica
    • Sicurezza
    • Prevenzioni incendi
    • Commissioni Edilizie
    • Compensi e Contratti
    • ON NEWS – la newsletter del Consiglio Nazionale
  • Formazione
    • Normativa, Regolamento, Linee Guida
    • Modalità di accredito
    • Corsi e seminari
    • Questionario formazione
  • News
    • Emergenza Sanitaria Covid-19
  • Cultura & eventi
    • OPEN! STUDI APERTI 2025
    • OPEN! STUDI APERTI 2024
    • OPEN! Studi Aperti 2023
    • Eventi nostro ordine
    • Eventi nazionali
    • ArchiLecture
    • PUBBLICAZIONI CNAPPC
    • Eventi altri ordini e istituzioni
    • VIII Congresso Nazionale Architetti PPC
  • Portale formazione
  • PagoPa
  • Home
  • Elezioni 2025-2029
  • Modulistica
  • Contatti e Orari
  • Newsletter
  • Istituzione
    • Elezioni 2025-2029
    • Elezioni 2021-2025
    • Consiglio 2021-2025
    • Elezioni 2017-2021
    • Consiglio 2017-2021
    • Albo degli iscritti
    • Commissioni
    • Consiglio di disciplina
    • La federazione
    • Comunicati stampa
    • CNAPPC informa
  • Servizi
    • tirocini professionali
    • Consulenze Legali
    • Consulenze Fiscali
    • Convenzioni
    • Viaggi studio
    • Europaconcorsi
    • PEC, Firma digitale e CNS
    • Osservatorio bandi
    • Cerco&Offro
    • Sponsor sito
  • Professione
    • Elenco giovani iscritti per RTP/ATP
    • Normative
    • Deontologia
    • Inarcassa
    • Certificazione energetica
    • Sicurezza
    • Prevenzioni incendi
    • Commissioni Edilizie
    • Compensi e Contratti
    • ON NEWS – la newsletter del Consiglio Nazionale
  • Formazione
    • Normativa, Regolamento, Linee Guida
    • Modalità di accredito
    • Corsi e seminari
    • Questionario formazione
  • News
    • Emergenza Sanitaria Covid-19
  • Cultura & eventi
    • OPEN! STUDI APERTI 2025
    • OPEN! STUDI APERTI 2024
    • OPEN! Studi Aperti 2023
    • Eventi nostro ordine
    • Eventi nazionali
    • ArchiLecture
    • PUBBLICAZIONI CNAPPC
    • Eventi altri ordini e istituzioni
    • VIII Congresso Nazionale Architetti PPC
  • Portale formazione
  • PagoPa
Home » Professione » Normative » Superbonus, il DL 34/2020 PDF aggiornato al DL antifrodi

Superbonus, il DL 34/2020 PDF aggiornato al DL antifrodi

pubblicato il: 24-11-2021

Scaricabile sul sito di biblus.acca

Dal 12 novembre 2021 è in vigore dl 157/2021, conosciuto come decreto antifrodi sulle detrazioni fiscali in edilizia.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di misure necessarie per dare la possibilità all’amministrazione finanziaria di valutare correttamente i profili di rischio dei soggetti convolti nelle operazioni legate al Superbonus (e a bonus edilizi), nell’ottica di assicurare una corretta spesa pubblica.

Il dl antifrodi apporta modifiche agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 e introduce l’art. 122-bis.

In calce a questo articolo è possibile scaricare la versione aggiornata del dl 34/2020 in formato PDF.

Modifiche all’art. 119 comma 11 – visto di conformità

La prima modifica apportata dal Dl 157 riguarda il comma 11, sul visto di conformità.

Secondo le nuove regole, per tutte le tipologie di beneficio fiscale occorre ottenere il visto di conformità. Entrando nello specifico, il visto di conformità occorre per:

  • utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi;
  • cessione del credito;
  • sconto in fattura.

Tuttavia, in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

In definitiva, come poi precisato nel comma 2 dell’art. 121, il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.

Modifiche all’art. 119 comma 13-bis – asseverazione tecnica

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Si attende dunque tale decreto entro 30 giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL antifrodi.

Modifiche all’art. 121 comma 1-ter – visto di conformità e congruità delle spese

Il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.

Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di cessione del credito e sconto in fattura:

  • il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13 -bis.

Nuovo art. 122-bis – misure di contrasto alle frodi

L’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni antifrode.

Scarica il nuovo testo dell’art. 119, 121 e 122-bis del DL 34/2020

Fonte: biblus.acca

  • Condividi su

CHIUSURA SEGRETERIA

UNA SERATA PER DEBORAH. MUSICA E PAROLE PER UN COMPLEANNO

OPEN! 2025 – MERCOLEDI’ 11 GIUGNO L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SOTTO LA TORRETTA

SEMINARIO “PROGETTARE CON L’AI – NUOVI STRUMENTI, DIRITTO D’AUTORE, REGOLAMENTO EUROPEO”

PASSEGGIATA TRA LE ARCHITETTURE DI MARIO GALVAGNI A INVERUNO – SABATO 14 GIUGNO

QUESTIONARIO INFORMATIVO SULLO STATO DELL’ARTE DEL BIM E DIGITALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

L’ARCHITETTO PROTAGONISTA NEL CAMBIAMENTO: DISPONIBILI TUTTI I FAD ASINCRONI

INAUGURAZIONE MOSTRA “CARLOS CARLE’ E IL GRANDE GRES”. VENERDI’ 6 GIUGNO AL MUDA

SAVE THE DATE “OPEN! 2025” – MERCOLEDI’ 11 GIUGNO L’INAUGURAZIONE IN DARSENA

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL’ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI SAVONA 2025-2029

Orari apertura

Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00

lunedì e mercoledì
anche pomeriggio su appuntamento

Contatti

tel. 019 814878
segreteria 392 2317666
architetti@savona.archiworld.it
archsavona@pec.aruba.it

Facebook

Ordine Architetti Savona

Twitter

Tweets by ArchitettiSV

YouTube

Contatti

tel. 019 814878
segreteria 392 2317666
architetti@savona.archiworld.it
archsavona@pec.aruba.it

CF 92006170093

Orari apertura

Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00

lunedì e mercoledì
anche pomeriggio su appuntamento

Menù veloce

  • Cons. trasparente
  • Informativa privacy
  • Formazione
  • News
  • Professione
  • Servizi
  • Archivio

Newsletter

PRIVACY POLICY

0% Complete
Credits Edinet - Realizzazione Siti Internet
Privacy Policies - Cookie Policies