• Home
  • Elezioni 2025-2029
  • Modulistica
  • Contatti e Orari
  • Newsletter
  • Istituzione
    • Elezioni 2025-2029
    • Elezioni 2021-2025
    • Consiglio 2021-2025
    • Elezioni 2017-2021
    • Consiglio 2017-2021
    • Albo degli iscritti
    • Commissioni
    • Consiglio di disciplina
    • La federazione
    • Comunicati stampa
    • CNAPPC informa
  • Servizi
    • tirocini professionali
    • Consulenze Legali
    • Consulenze Fiscali
    • Convenzioni
    • Viaggi studio
    • Europaconcorsi
    • PEC, Firma digitale e CNS
    • Osservatorio bandi
    • Cerco&Offro
    • Sponsor sito
  • Professione
    • Elenco giovani iscritti per RTP/ATP
    • Normative
    • Deontologia
    • Inarcassa
    • Certificazione energetica
    • Sicurezza
    • Prevenzioni incendi
    • Commissioni Edilizie
    • Compensi e Contratti
    • ON NEWS – la newsletter del Consiglio Nazionale
  • Formazione
    • Normativa, Regolamento, Linee Guida
    • Modalità di accredito
    • Corsi e seminari
    • Questionario formazione
  • News
    • Emergenza Sanitaria Covid-19
  • Cultura & eventi
    • OPEN! STUDI APERTI 2025
    • OPEN! STUDI APERTI 2024
    • OPEN! Studi Aperti 2023
    • Eventi nostro ordine
    • Eventi nazionali
    • ArchiLecture
    • PUBBLICAZIONI CNAPPC
    • Eventi altri ordini e istituzioni
    • VIII Congresso Nazionale Architetti PPC
  • Portale formazione
  • PagoPa
  • Home
  • Elezioni 2025-2029
  • Modulistica
  • Contatti e Orari
  • Newsletter
  • Istituzione
    • Elezioni 2025-2029
    • Elezioni 2021-2025
    • Consiglio 2021-2025
    • Elezioni 2017-2021
    • Consiglio 2017-2021
    • Albo degli iscritti
    • Commissioni
    • Consiglio di disciplina
    • La federazione
    • Comunicati stampa
    • CNAPPC informa
  • Servizi
    • tirocini professionali
    • Consulenze Legali
    • Consulenze Fiscali
    • Convenzioni
    • Viaggi studio
    • Europaconcorsi
    • PEC, Firma digitale e CNS
    • Osservatorio bandi
    • Cerco&Offro
    • Sponsor sito
  • Professione
    • Elenco giovani iscritti per RTP/ATP
    • Normative
    • Deontologia
    • Inarcassa
    • Certificazione energetica
    • Sicurezza
    • Prevenzioni incendi
    • Commissioni Edilizie
    • Compensi e Contratti
    • ON NEWS – la newsletter del Consiglio Nazionale
  • Formazione
    • Normativa, Regolamento, Linee Guida
    • Modalità di accredito
    • Corsi e seminari
    • Questionario formazione
  • News
    • Emergenza Sanitaria Covid-19
  • Cultura & eventi
    • OPEN! STUDI APERTI 2025
    • OPEN! STUDI APERTI 2024
    • OPEN! Studi Aperti 2023
    • Eventi nostro ordine
    • Eventi nazionali
    • ArchiLecture
    • PUBBLICAZIONI CNAPPC
    • Eventi altri ordini e istituzioni
    • VIII Congresso Nazionale Architetti PPC
  • Portale formazione
  • PagoPa
Home » In evidenza » Agenzia delle Entrate: nuove regole per Bonus edilizi e Superbonus. Pronti i chiarimenti su visto di conformità e asseverazione.

Agenzia delle Entrate: nuove regole per Bonus edilizi e Superbonus. Pronti i chiarimenti su visto di conformità e asseverazione.

pubblicato il: 01-12-2021

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021.

La circolare n. 16/E – pdf, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.

Tra i principali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà, e si conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Cosa cambia per il visto di conformità nel Superbonus

In materia di Superbonus, una novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. Il decreto, infatti, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Con una eccezione, però: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Le novità per gli altri bonus 

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

L’attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

Inoltre, come già spiegato nelle faq pubblicate il 22 novembre 2021, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate

I controlli sulle comunicazioni che presentano profili di rischio 

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.

Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni).

Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

  • Condividi su

ABITARE LA VACANZA. ARCHITETTURE PER IL TEMPO LIBERATO

CORSO DI FORMAZIONE “PROGETTARE CON L’AI – GLI STRUMENTI A SUPPORTO DEL PROGETTO DI ARCHITETTURA”

FRANCO RAGGI – SUPERFLUO NECESSARIO

ESAMI DI STATO 2025

PREMI: AL VIA ARCHITETTO ITALIANO E GIOVANE TALENTO DELL’ARCHITETTURA ITALIANA

OPEN! 2025 – IL VIDEO DELL’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

CITY’SCAPE AWARD & SYMPOSIUM – IL 19 E 20 GIUGNO ALLA TRIENNALE DI MILANO

ABITARE LA VACANZA – ARCHITETTURE PER IL TEMPO LIBERATO. A VARAZZE DAL 1 AL 5 LUGLIO

FESTIVAL “ABITARE LA VACANZA” – INVITO A PARTECIPARE AL QUESTIONARIO

CHIUSURA SEGRETERIA

Orari apertura

Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00

lunedì e mercoledì
anche pomeriggio su appuntamento

Contatti

tel. 019 814878
segreteria 392 2317666
architetti@savona.archiworld.it
archsavona@pec.aruba.it

Facebook

Ordine Architetti Savona

Twitter

Tweets by ArchitettiSV

YouTube

Contatti

tel. 019 814878
segreteria 392 2317666
architetti@savona.archiworld.it
archsavona@pec.aruba.it

CF 92006170093

Orari apertura

Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00

lunedì e mercoledì
anche pomeriggio su appuntamento

Menù veloce

  • Cons. trasparente
  • Informativa privacy
  • Formazione
  • News
  • Professione
  • Servizi
  • Archivio

Newsletter

PRIVACY POLICY

0% Complete
Credits Edinet - Realizzazione Siti Internet
Privacy Policies - Cookie Policies