Fonte: "Il Sole 24 Ore" del 18 giugno
Via libera, preliminare, dal Consiglio dei ministri allo schema di regolamento sulle professioni, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, del Dl 138/2011. Il Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche (fatte salve le specificità di quelle sanitarie), ma contiene anche alcune disposizioni ad hoc per gli avvocati in materia di domicilio professionale e per avvocati e notai per l’accesso alla professione. Non si sono fatte attendere le reazioni dei legali che richiamano il Governo al rispetto della Costituzione, chiedendo un intervento di riforma che parta dal Parlamento e non segua una disciplina di fonte secondaria.
La definizione di professione regolamentata
E nel testo del Dpr si va subito al sodo. L’articolo 1 infatti recita: “Per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate … o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”.
Non solo, la norma facendo riferimento alle ipotesi di riservatezza dell’attività, la limita ai soli casi espressamente previsti dalla legge. In tutte le altre ipotesi, dunque, nessuna attività sarà riservata.
Confermati anche i principi contenuti nella norma di delegificazione sulla libertà di accesso alle professioni e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali.
Niente limiti all’accesso
Affermato poi il principio della libertà dell’esercizio delle professione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico. Principio ripreso nella previsione sulla portata delle incompatibilità che risulta attenuata.
Formazione continua
Prevista l’obbligatorietà della formazione continua permanente, la cui violazione è sanzionata disciplinarmente.
Obbligo assicurativo
Stabilita inoltre l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, di cui deve essere data notizia al cliente.
Funzione disciplinare
La funzione disciplinare è affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative. Ragion per cui è stata prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti.
Pubblicità informativa
Si allargano le maglie della pubblicità informativa che è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati. L’entrata in vigore del decreto avrà l’effetto di abrogare tutte le norme incompatibili. Entro il 31 dicembre poi il Governo provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell’articolo 3, comma 5 bis, del Dl.
Scarica lo schema di decreto e la relazione:
dpr_riforma_schema_decreto
dpr_riforma_relazione_illustrativa