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Home » In evidenza » Superbonus 110% – Decreto Rilancio n. 34 coordinato con Decreto n. 13 del 25.02.2022

Superbonus 110% – Decreto Rilancio n. 34 coordinato con Decreto n. 13 del 25.02.2022

pubblicato il: 02-03-2022

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022 il Decreto Legge n. 13 contenente “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili“.

Il Decreto inserisce nuove misure che avranno grande impatto sull’edilizia, in particolare sulla cessione del credito per Superbonus e altri bonus.

DL 13/2020 e cessione del credito

Il comma 1 dell’art. 121 è così riscritto:

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122 -bis , comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122 -bis , comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

In pratica, il committente potrà cedere il credito d’imposta a un soggetto terzo, che potrà utilizzarlo come credito di imposta o cederlo a un istituto bancario o altro soggetto abilitato. Quest’ultimo potrà utilizzare o cedere ulteriormente il credito ad altro istituto. Questi non potrà più cedere il credito, ma dovrà necessariamente utilizzarlo.

Lo sconto in fattura è molto simile: il committente riceve una fattura per i lavori eseguiti scontata (fino al 100%). Il credito viene automaticamente acquisito dal fornitore che ha emesso la fattura. Questi può cedere ad altro soggetto (anche banca) che a sua volta può cedere altre 2 volte (cessioni qualificate) solo a banche.

Con lo sconto in fattura, in pratica il fornitore si sostituisce al beneficiario originale in termini di cessioni.

No a cessioni parziali

Il comma 1-quater dello stesso articolo 121 impedisce la parzializzazione del credito (successivamente alla prima cessione).

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) , non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 7.

Cessione del credito e codice identificativo unico

Al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Scarica il testo del DL 13/2022

Scarica il testo coordinato Decreto Rilancio n. 34 con Decreto n. 13 del 25.02.2022

Fonte: BiblusAcca

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