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Home » In evidenza » Superbonus e CILAS – il parere del Consulente Legale dell’Ordine

Superbonus e CILAS – il parere del Consulente Legale dell’Ordine

pubblicato il: 18-10-2021

L’introduzione del nuovo modello CILAS ha generato interpretazioni differenti da parte degli Uffici Tecnici Comunali sulle quali l’Ordine vorrebbe provare a fare chiarezza.

Come è noto è stato introdotto il modello CILA SUPERBONUS (CILAS) nazionale per interventi di superbonus.

Pertanto, tutti gli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria e possono essere assentiti con il modello CILAS.

Questo deriva anche da informazioni divultage, ad esempio dal QUADERNO ANCI (pubblicato il 28/07/2021 anche dal nostro Ordine al fine informativo (https://www.ordinearchitettisavona.it/novita-e-comunicazioni-varie/cila-superbonus-il-modello-ed-i-consigli-anci/11048/).

Nello specifico a pagina 13 del quaderno ANCI pare necessario presentare CILAS ANCHE PER GLI INTERVENTI DI SUPERBONUS GIA’ IN ITINERE (quindi in corso di esecuzione ovvero con pratiche edilizie già depositate o in corso di approvazione) in quanto la difformità a detta CILAS è una delle condizioni per la decadenza del contributo.

Estratto da pag 13 “Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione:

Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA “Superbonus” in quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo. Ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

Inoltre sempre nella stessa pagina 13 del quaderno si precisa che per  gli Interventi di Superbonus connessi ad altre opere non soggette a benefici fiscali occorre presentare sia la CILA “Superbonus”, sia il procedimento edilizio relativo (CILA, SCIA,…). Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l’intervento non sia conforme alla CILA “Superbonus”.Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una CILA, SCIA o un Permesso di Costruire.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede cortesemente un parere sulle seguenti questioni:

1. Un procedimento edilizio in itinere (presentato prima dell’introdizione della CILAS ed autorizzato e/o in corso di autorizzazione) necessità della presentazione di CILAS? Se si si presume che tale adempimento risulti necessario sia per interventi esclusivamente connessi a benefici fiscali sia per interventi che prevedano anche altre opere non connesse ai citati benefici?

Secondo alcune interpretazioni la presentazione della CILAS per interventi già in corso o in itinere si pone in contrasto con la razio della norma che prevede invece una semplificazione ed uno snellimento delle procedure amministrative. A supporto di tale interpretazione si specifica che gli interventi risultano comunque autorizzati secondo il quadro normativo esistente AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA e pertanto prima dell’esistenza della CILAS.

2. Un nuovo intervento che viene presentato oggi, qualora preveda anche lavorazioni non soggette ai bonus (che prevederebbero cila,scia o pdc), deve essere composto da due pratiche: CILAS + relativa pratica autorizzativa (PDC, SCIA, CILA)? Questo anche nell’eventualità in cui comprenda interventi esclusivamente di semplice manutenzione straordinaria (e quindi autorizzabili con la classica CILA)?

3. Nel caso 2 se la risposta affermativa quando è necessario presentare la CILAS? Contestualmente? Oppure entro l’inizio dei lavori in caso di pdc o scia alternativa?

Il parere dell’Avv. Damonte ⬇

Parere-superbonus-DamonteDownload
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