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Home » Professione » Certificazione energetica » Decreto attuativo rendimento energetico in edilizia

Decreto attuativo rendimento energetico in edilizia

pubblicato il: 19-06-2009

Il decreto definisce criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi 

  •  per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari; 
  •  per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per la illuminazione artificiale degli edifici.

Per quanto riguarda le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici l'art. 3 del DPR definisce che si debbano adottare le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni, ovvero: 

  •  le UNI/TS 11300 – Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; 
  •  le UNI/TS 11300 – Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
1. le UNI/TS 11300 – Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

2. le UNI/TS 11300 – Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Dal punto di vista tecnico, l'art. 4 del DPR definisce i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti; per esempio, è previsto che per tutte le categorie di edifici, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, si procede in sede progettuale:
  • alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai dlgs 192/2005; 
  • alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 – 1, e la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore, per gli edifici residenziali quali abitazioni civili e rurali al valore di 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B; e 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F; per tutti gli altri edifici ai valori di 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B; e 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.

Il DPR prevede che il progettista inserisca i calcoli e le verifiche in una relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere.

I calcoli e le verifiche devono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, considerando tali le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo (motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto) recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le università o gli istituti del CNR, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo UNI e CEN.

Per quanto riguarda i criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, l'art. 5 del DPR fissa le seguenti scadenze temporali: 
ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; 
ogni 2 anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovute ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni; 
ogni 4 anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

Documenti di riferimento:
 – D.P.R. 59/2009
 – D.LGS. 192/2005
 – D.LGS. 311/2006
 – D.LGS. 115/2008 – Allegati

(Fonte www.governo.it)

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