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Home » Professione » Sicurezza » Adempimenti Testo Unico Sicurezza in vigore dal 16 maggio

Adempimenti Testo Unico Sicurezza in vigore dal 16 maggio

pubblicato il: 16-05-2009

La proroga era stata disposta in attesa delle modifiche al Testo Unico, la cui emanazione era teoricamente prevista proprio per il 16 maggio. Tuttavia l'iter del decreto correttivo è ancora in corso poiché la bozza approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo è stata parzialmente bocciata dalla Conferenza unificata Stato-Autonomie locali, che ne ha proposto una nuova versione emendata. Pertanto il decreto correttivo è previsto entro il 15 agosto. 

La proroga non riguarda però la scadenza dei termini previsti dal decreto «Milleproroghe» pertanto i datori di lavoro a partire dal 16 maggio dovranno dare attuazione ai seguenti adempimenti.

Valutazione rischi e stress lavoro-correlato
Scatta l'obbligo di munire il Documento di valutazione dei rischi di data certa, e l'obbligo di procedere alla valutazione dello stress lavoro-correlato. L'art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 prevede la possibilità, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Tale disposizione è destinata ad essere applicata per i 18 mesi successivi all'entrata in vigore di un decreto interministeriale, per il momento non ancora emanato, che introdurrà procedure standardizzate per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei suddetti datori di lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012.
E' peraltro da ritenere che anche la suddetta autocertificazione deve, a partire dal 16 maggio, essere munita di data certa, ricorrendo ad esempio alla cosiddetta «autoprestazione» presso gli uffici postali con timbro apposto direttamente sul documento e non sull'involucro, ovvero tramite autentica notarile o registrazione del documento presso l'Ufficio del Registro.

Comunicazione dati infortuni sul lavoro
Scatta l'obbligo per il datore di lavoro, previsto dall'art. 18, comma 1, lettera r), del D. Leg.vo 81/2008 di comunicare all'Inail o all'Ipsema, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, nonché le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a 3 giorni.

Visite mediche in fase preassuntiva
Scatta infine il divieto per il datore di lavoro, previsto dall'art. 41, comma 3, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 di effettuare visite mediche, per il tramite del medico competente, in fase preassuntiva.

(Fonte Legislazione Tecnica)

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