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Home » Professione » Normative » Normativa su ambiente » Convertito in legge il decreto anti-crisi

Convertito in legge il decreto anti-crisi

pubblicato il: 27-01-2009

Detrazioni fiscali interventi riqualificazione energetica

E' stato praticamente annullato l'impatto della norma presente nell'originario testo del decreto-legge: viene, infatti, ripristinata l'automaticità della possibilità di usufruire delle agevolazioni previste. Per tali agevolazioni è peraltro previsto un ulteriore adempimento, solamente a carico dei contribuenti che intendano chiedere la detrazione sulle spese sostenute a partire dall'1.1.2009: si tratta dell'invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nei termini e con le modalità che saranno stabilite da successivo provvedimento dell'Agenzia stessa.
Sempre per le spese sostenute a partire dal 2009 è inoltre previsto l'obbligo di suddividere l'importo della detrazione in 5 quote annuali di pari importo. Si ribadisce quindi che nessun adempimento aggiuntivo è richiesto ai contribuenti con riferimento alle spese sostenute nel 2008. Per dette spese inoltre la detrazione potrà continuare ad essere suddivisa in un periodo variabile da 3 a 10 anni in base alla scelta effettuata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

Rivalutazione beni immobili

E' rimasta invariata la possibilità per le società di rivalutare, in base alle disposizioni di cui agli artt. 11, 13 e 15 della L. 342/2000 e dei relativi decreti attuativi, gli immobili presenti in bilancio al 31.12.2007, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Invariata anche l'aliquota del 10% dell'imposta sostitutiva, che consentirà di affrancare il saldo di rivalutazione, da imputare al capitale o accantonato in una riserva ad hoc in sospensione di imposta.
Inoltre il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione potrà essere riconosciuto a fini fiscali (imposte sul reddito e Irap) a decorrere dal quinto (e non più dal terzo, come previsto dal decreto-legge) esercizio successivo a quello della rivalutazione, con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 7% (ridotta al 4% per gli immobili non ammortizzabili).
È stato infine prolungato da quattro a sei esercizi successivi a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita il periodo nel corso del quale, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione, in caso di cessione, assegnazione o destinazione a finalità estranee all'impresa. Si ricorda che le imposte sostitutive andranno versate, ai sensi del comma 22, in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l'anno con riferimento al quale è stata effettuata la rivalutazione, ovvero in tre rate di pari importo di cui la prima con la medesima scadenza citata e le altre due scadenti nello stesso termine dei due anni successivi.

Corresponsione dell'Iva con il criterio «di cassa»

Confermato l'art. 7, ove è stabilito che l'IVA derivante da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di imprese e professionisti diventa esigibile, e va quindi versata all'Erario, nel momento in cui si riceve il relativo pagamento da parte del cessionario. Per accedere al beneficio la fattura deve recare l'indicazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita e del riferimento normativo, e comunque l'imposta diviene esigibile decorso un anno dalla data di effettuazione dell'operazione.Tutti i cessionari o committenti che applicano l'IVA secondo il meccanismo dell'inversione contabile devono continuare a versare l'IVA in base alla data della fattura, e non a quella del pagamento.

Posta elettronica certificata per professionisti, imprese e P.A.
Per quanto riguarda l'obbligo per imprese (entro il 29.12.2011) e professionisti iscritti agli albi (entro il 29.12.2009), di dotarsi un indirizzo di posta elettronica certificata, questo potrà essere assolto anche se detto indirizzo non è certificato, ma basato su analoghe tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali . E' inoltre ora stabilito che l'elenco formato da Ordini e Collegi sulla base degli indirizzi forniti dai propri iscritti sarà riservato, e consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che tale normativa non è ancora entrata in vigore.

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