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Home » Professione » Normative » Normativa su professione e tariffe » Terzo decreto correttivo al Codice Appalti

Terzo decreto correttivo al Codice Appalti

pubblicato il: 08-10-2008

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2008 l'atteso Decreto Legislativo n. 152/2008, terzo correttivo al D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti).

Il decreto è entrato in vigore il 17/10/2008.

Le principali novità.

Offerte anomale

Il decreto correttivo introduce importanti modifiche all'art. 122, comma 9 del Codice, rivedendo i criteri legati all'esclusione automatica dal bando delle offerte anomale. In particolare secondo il testo vigente l'esclusione automatica mediante criterio matematico può essere prevista nel bando per appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e qualora le offerte ammesse siano almeno cinque.
Ora in base al novellato comma 9 il criterio in oggetto è applicabile ai contratti di lavori di importo inferiore o pari a 1 mln di euro per i quali sono state ammesse almeno 10 offerte. Inoltre vengono modificati i medesimi requisiti riguardanti gli appalti di servizi e forniture, definendo un importo limite inferiore o pari a 100.000 euro ed un numero di offerte ammesse pari, anche in questo caso, almeno a 10.

Subappalto lavori tecnologici
Il comma 11, dell'art. 37 è sostituito, prevedendo ora, per lavori di notevole contenuto tecnologico di valore superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, la possibilità per il soggetto appaltatore non in grado di eseguire tali lavori di affidare gli stessi in subappalto, entro il limite del 30%, senza essere obbligato a costituire raggruppamenti temporanei e senza limitazioni al ribasso. Nel caso tali lavori siano affidati in subappalto la stazione appaltante dispone il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite, secondo quanto comunicato dall'affidatario.

Adeguamento prezzi
All'articolo 133 viene inserito il comma 1-bis, secondo il quale il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali prevedere, nei contratti che prevedono le modalità ed i tempi di pagamento, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o documento comprovante l'acquisto nella tipologia e nella quantità necessaria per l'esecuzione del contratto, e previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, il cui importo sarà gradualmente ridotto nel corso dei lavori, in funzione del recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti.
Inoltre è anticipato al 31 marzo di ciascun anno il termine entro cui emanare il decreto ministeriale recante la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato, al fine di stabilire il prezzo chiuso, di cui al comma 3 dell'art. 133. A tal proposito si precisa che è stato di recente pubblicato il decreto relativo agli anni 2006 e 2007, ravvisando una differenza tra i due tassi di inflazione inferiore al 2%. Inoltre è stato introdotto il comma 3-bis, secondo cui l'appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale sopra citato, a pena di decadenza. Pertanto, essendo la differenza tra i tassi pubblicata per gli anni 2006 e 2007 inferiore al 2%, non sarà possibile, per quest'anno, applicare l'istituto del prezzo chiuso.
Infine è stato altresì anticipato al 31 marzo di ciascun anno anche il termine entro cui presentare istanza per la compensazione dei prezzi dei materiali edilizi.

Opere di urbanizzazione a scomputo
Per i contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, in relazione alle opere di urbanizzazione, la nuova lettera g), comma 1, dell'art. 32 dispone che l'amministrazione possa prevedere la possibilità, da parte dell'avente diritto a richiedere il permesso di costruire, di presentare il progetto preliminare delle opere già in sede di richiesta del permesso di costruire medesimo. Sulla base della progettazione preliminare ricevuta, l'amministrazione indice una gara, non riconoscendo più al titolare del permesso di costruire il ruolo di promotore né il diritto di prelazione. L'offerta relativa al prezzo dovrà indicare distintamente i corrispettivi richiesti per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza.

Congruità costi manodopera
All'art. 118 del Codice viene inserito il comma 6-bis, che introduce l'obbligo per le Casse edili di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sullo specifico contratto, dandone evidenza nel documento unico di regolarità contributiva (DURC), sulla base di un'intesa tra le parti sociali ed il Ministero del lavoro.

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