Ti ricordiamo, in particolare, che possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi soltanto le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni che:
1. nell’anno solare precedente:
– abbiano conseguito ricavi o abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;
– non abbiano effettuato cessioni all’esportazione e assimilate ( compresi Vaticano e San Marino);
– non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’ art.50 co. 1, lett. c) e c-bis), D.P.R. 22.12.1986, n.917 [CFF 2 5150], anche assunti a progetto, e non abbiano erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’ art.53, co.2, lett. c) D.P.R. 917/1986 [CFF 2 5153];
2. nel triennio precedente non abbiano acquistato beni strumentali (anche da privati), anche in leasing, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.
Inoltre si sottolinea l’attenzione sulla circostanza che i nuovi contribuenti minimi non potranno addebitare ai propri clienti l’IVA a titolo di rivalsa e, sulle operazioni ricevute dai propri fornitori, non potranno detrarre l’IVA pagata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
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contribuenti_minimi 25/01/2008,10:00 68.51 Kb
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